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IOTHINKSWEEK

Nasce IOTHINGS Week, la prima settimana FULL DIGITAL di eventi virtuali dedicati a chi sta progettando il futuro utilizzando tecnologie IoT, AI, Blockchain e 5G. Virtual Conference, Webinar, Face-to-Face, Digital Roundtable, Workshop, Close up Meeting, Virtual Open House e Matching per una settimana di esperienze live e on demand dal 25 al 29 maggio.

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BLOCKCHAIN – IDENTITA’ DIGITALE, BEST PRACTICES, NOVITA’

STO

L’Associazione Italiana Prestatori di Servizi di Pagamento (A.P.S.P.) organizza il webinar di approfondimento sui temi della Blockchain.

Introduce

Prof. Maurizio Pimpinella – Presidente A.P.S.P.

Intervengono

  • Avv. Massimo Giuliano
  • Pietro Lanza – IBM Intesa
  • Lara Dittfeld – Mangrovia
  • Lorenzo Piatti – Infocert

I temi del dibattito

  • Dall’internet delle informazioni all’internet del valore
  • Bitcoin e blockchain
  • Smart contract
  • Inquadramento normativo
  • Case study
  • Nozioni fondamentali su blockchain: permessi, consenso, smart contract
  • I diversi tipi di blockchain
  • Aspetti applicativi della blockchain in ambito internazionale
  • Self-sovereign identity: basics e perchè è importante
  • L’importanza della governance nella blockchain
  • DIZME: eIDAS-compliant distribuited Identity
  • Una applicazione concreta: bitgrail
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L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO IN AMBITO BLOCKCHAIN & DISTRIBUTED LEDGER

Il Webinar fornisce aggiornamenti in merito all’inquadramento normativo di Blockchain e Distributed Ledger. Si presentano gli aspetti legali e regolamentari delle novità connesse, ad esempio, alle criptovalute, agli smart contract, ai token e, in generale, all’utilizzo della tecnologia Blockchain con un breve focus anche sulle pronunce giurisprudenziali.
A chi si rivolge
Il Webinar si rivolge a tutti coloro che sono interessati ad approfondire gli aspetti giuridici delle tecnologie Blockchain & Distributed Ledger e delle loro applicazioni. In particolar modo alle funzioni che si occupano degli aspetti legali ed organizzativi connessi all’utilizzo di queste tecnologie.
Domande chiave
Come si è evoluta la regolamentazione in ambito Blockchain e DLT nell’ultimo anno?
Ci sono ordinamenti giuridici che hanno prodotto sviluppi interessanti?
Quali aspetti giuridici sono da tenere in considerazione quando si utilizzano le tecnologie Blockchain & Distributed Ledger?
Quali sono le maggiori tecnicalità sorte e/o problemi ancora non risolti a livello giuridico?
Relatori
Piero Bologna. Consulente Legal in p4i – Partners4Innovation. Collabora con gli Osservatori Digital Innovation in webinar e workshop nonché con il CLUSIT per le tematiche giuridiche riguardanti la Blockchain.
Gabriele Tori. Dopo essersi laureato alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi sugli aspetti giuridici del Bitcoin, svolge la pratica forense e inizia a lavorare come consulente legale in ambito data protection. Oltre alla sua attività da consulente partecipa come relatore in numerosi webinar, workshop ed eventi.
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BLOCKCHAIN – OK STO (Secuirty Token Offering)

STO

Il nuovo regolamento UE sui prospetti aziendali sarà operativo dal 21 Luglio 2018 dando nuovo slancio a progetti e iniziative per la raccolta di capitali e per finanziare startup.

Nuovo impulso al mondo variegato della Blockchain, finalmente il 21 luglio 2019 il nuovo regolamento UE sui prospetti diventerà operativo in tutti gli Stati membri dell’UE. Questo si aggiunge alla nuova Legge italiana, che rende “legale” la tecnologia Blockchain (siamo ancora in attesa delle linee guida dell’AGID).

I due provvedimenti, sebbene diversi tra loro per argomento e approccio, insieme rappresentano una grande nuova opportunità per chi desidera investire e/o progettare nuove iniziative ICT basate sulla tecnologia DLT/Blockchain.

Le nuove norme UE, abrogano le precedenti (del 2003) e introducono nuove regole che daranno sicuramente una grande spinta al settore delle criptovalute e delle security token (STO) circostanziando meglio in Europa lo sviluppo delle “offerte pubbliche”.

L’innovativo insieme di norme, è stato definito con l’obiettivo di permettere alle PMI di dotarsi di strumenti più semplici e meno dispendiosi per trovare canali alternativi di finanziamento e fondi sui mercati.

Ma possiamo immaginarci anche tanti altri casi d’uso come ad esempio:

  • Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare pubblico e privato, che potranno ri-generare valore per la comunità e il mercato.
  • Avviare iniziative di Project Financing basandosi sul principio delle STO
  • Progetti di Ricerca e Sviluppo scientifico sostenuti con la formula dello STO e sfruttamento/remunerazione dai nuovi brevetti
  • Sostenere e avviare Contratti di Rete tra aziende basate su specifici progetti
  • Finanziare progetti di acquisto di beni destinati a grandi investimenti di macchinari e infrastrutture partendo da progetti validi e certificati con ROI tangibili.
  • Valorizzazione di opere storiche e artistiche
  • Nuovi sistemi pensionistici e sanitari

Ma l’elenco potrebbe continuare, perché veramente l’unico limite in questo caso è la nostra fantasia.

Perché normare le STO e il Prospetto Informativo?

Da quando si è iniziato ad osservare il fenomeno ICO (Initial Coin Offering) come un tema con caratteristiche anche di tipo speculativo, è iniziata una sorveglianza rispetto a dei fattori di rischio e delle criticità legate a questo tipo di iniziative.

Quello delle truffe e delle iniziative poco trasparenti è stato un fenomeno che nel tempo ha frenato in modo deciso lo sviluppo delle ICO, lo strumento cioè attraverso il quale molte aziende e startup hanno voluto finanziare i propri progetti e il proprio sviluppo.

Diverse iniziative, hanno creato grande scetticismo, sia a livello di investitori, sia per quanto riguarda i regolatori. Questa realtà ha consolidato opinioni negative dovute alla elevata quantità di ICO lanciate, non avevano una vera o potenziale visione di prodotto/mercato/redditività e, in presenza anche di numerose truffe.

Questi rilevanti problemi, hanno contribuito ad imprimere una svolta finalizzata alla ricerca e lo sviluppo e la creazione di una nuova forma di ICO, che ha portato ai Security Token Offering (STO) che garantiscono requisiti e regole certe da osservare, che minimizzano i potenziali fattori di rischio e incrementando le procedure di controllo e verifica.

Per superare questo ostacolo sta emergendo un nuovo genere di ICO, la Security Token Offering, che propone agli investitori l’acquisto di Token sotto forma di security, di “titoli” cioè che passano attraverso il controllo di autorità preposte, chiamate a certificare che si tratti strumenti finanziari negoziabili e che riportino un valore monetario.

Il fenomeno ICO si può riassumere nella tabella sottostante che evidenzia, l’iniziale suo interesse da parte del mercato e, il suo successivo fallimento dovuto a quanto precedentemente raccontato.

I Security token possono così essere considerati come quote di partecipazione a una società, consentendo di prendere parte alla redditività (distribuzione degli utili o alla percezione di dividendi), o rappresentare un debito obbligazionario o proprietà immobiliari, contribuendo così a dare una garanzia agli investimenti di chi ha deciso di credere in un progetto.

Chi è esonerato dall’obbligo di pubblicare un prospetto

L’UE (dal 21/07/2018) ha adottato un nuovo schema di norme, che esentano chi emette titoli, dall’obbligo di redigere un prospetto informativo se l’offerta è al di sotto di una certa soglia.

Le soglie, sono state decise da ogni nazione rispettando l’articolo 3.2 del regolamento, che prevedono un margine di discrezionalità per le esenzioni tra uno e 8 milioni di euro.

L’Italia, la Francia, il Regno Unito, la Danimarca e la Finlandia hanno optato per la soglia più alta di 8 milioni di euro, scelta che può favorire lo sviluppo delle STO perché questa soluzione si adatta particolarmente bene alla media delle startup focalizzate sul mondo delle criptomonete; tutto questo consente loro un modus operandi più semplice ai per acquisire finanziamenti all’interno dei loro paesi d’origine.

Nota bene, dal momento che non c’è bisogno di un prospetto, la raccolta fondi dovrà essere limitata per ora al paese d’origine.

Il nuovo “Prospetto di crescita” per le PMI

Dal 21 luglio 2019 le società europee che non rientrano nelle soglie per l’esenzione e che volessero emettere security token potranno farlo utilizzando una nuova forma di prospetto semplificato, che prende il nome di “Prospetto di crescita”. Si tratta di un processo abbastanza diretto e dai costi contenuti se paragonato alla media dei prospetti altrimenti necessari.

L’articolo 15 ha inoltre ampliato la definizione di PMI, che potranno adottare il prospetto semplificato, comprendendo anche le società che rispondano ad almeno due dei criteri sotto evidenziati, avere:

  • meno di 250 dipendenti,
  • un bilancio complessivo che non superi i 43 milioni di euro,
  • un volume d’affari annuo che non oltrepassi i 50 milioni di euro. 

Gran parte delle PMI all’interno dell’UE, rientrano in questo ambito, ma il legislatore europeo si è andato oltre questa definizione, e ha deciso di estendere i vantaggi del prospetto semplificato anche ad altre aziende.

In particolare, qualunque altro emittente i cui titoli siano trattati o si apprestino a esserlo sul mercato delle PMI, a condizione che queste aziende abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro sulla base dei dati finanziari di fine anno per i tre anni precedenti. Un altra possibilità è estesa anche a qualunque altro emittente, purché l’offerta pubblica non vada oltre i 20 milioni di euro per un periodo di 12 mesi (gli emittenti osservino la condizione che non abbiano altri titoli scambiati sul mercato delle PMI e non abbiano un numero di dipendenti superiore alle 499 unità).

Il format specifico e le informazioni contenute all’interno del prospetto di crescita sono state esplicitate in una direttiva delegata adottata recentemente dalla Commissione UE.

La portabilità semplificata del prospetto all’interno dell’Unione europea

Sempre dal 21 luglio 2019, il processo per l’ottenimento del certificato di approvazione che attesti che il prospetto è stato emesso nel rispetto delle nuove diventerà più semplice.

E’ bene ricordare, che in virtù del fatto che si tratta di un regolamento e non di una direttiva, non sono più necessari adempimenti aggiuntivi, ma il regolamento entrerà automaticamente in vigore all’interno dei sistemi legislativi nazionali, eliminando in questo modo il rischio di incongruenze. In questa maniera, una volta che un prospetto di crescita di una STO è approvato in uno stato UE, questo sarà valido per ogni offerta di Security Token all’interno della stessa UE.

L’entrata in vigore del nuovo regolamento sui prospetti, (che prevede esenzioni chiare per alcune emissioni di titoli), accoppiata con il nuovo “prospetto di crescita” e alla semplificazione della procedure di portabilità, potrebbe diventare uno strumento potente per le aziende che vogliano accedere al mercato dei capitali in Europa emettendo nuovi security token e/o tokenizzando titoli esistenti. In Italia, tutto questo, lo abbiamo idealmente abbinato anche alla recente legge sulla valenza legale della Blockchain creando un ecosistema tecnologico-legislativo-finanziario-economico che può dare un contributo ad un nuovo tipo di PIL, con ricadute positive anche in ambito occupazionale (tanto lavoro per Studi Legali, società ICT, intermediari finanziari, Startup, Fintech, Insurtech, Banche).

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La Blockchain è Legge

In Italia una legge sulla tecnologia DLT

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il testo della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (19G00017) (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019)

Finalmente è arrivata la tanto attesa notizia: da oggi tutti gli operatori e il mercato hanno la certezza che operando e utilizzando la tecnologia Blockchain e Smart Contract, queste avranno una valenza legale, che rappresenta un valore aggiunto intrinseco del suo utilizzo nei diversi campi sociali, industriali, commerciali, giuridici e tecnologici.

Finalmente, si potrà incominciare a definire veri piani di investimento aziendali, pensare a piani formativi delle risorse umane, stringere i necessari rapporti di partnership tra diversi soggetti economici, progettare nuove forme contrattuali/legali che regoleranno i singoli rapporti economici, iniziare a sviluppare altre e nuove tecnologie elettroniche e informatiche che prevedono l’utilizzo della #Blockchaintechnology come mezzo e infrastruttura.

Anche il mondo IoT, viene in pieno coinvolto, perchè tutti i dispositivi elettronici che andranno a produrre dati, li potranno registrare/validare legalmente sulla rete #Blockchain e così anche questo settore risentirà positivamente di questa legge. Pensiamo anche al mondo della “Sanità Digitale” che finalmente potrà certificare tutti i miliardi di dati sanitari prodotti da e per i pazienti, ma anche il mondo dell’Agricoltura 4.0 che avrà l’opportunità di certificare le sue filiere e combattere definitivamente il fenomeno delle agro-mafie e della contraffazione dei prodotti made in Italy delle produzioni IGP, DOP e DOC producendo effetti positivi per l’economia.

Il tutto naturalmente garantendo i principi e i capi saldi della #Blockchain stessa: Indipendenza dei nodi, crittografia dei dati, immutabilità del registro mastro. A questo io aggiungo che già da domani dobbiamo tutti lavorare per una vera e reale interoperabilità delle reti blockchain mondiali.

Rimane però un “ultimo scoglio”: l’Agid, deve individuare gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3 (speriamo bene!!)

Buona breve lettura

Di seguito il testo della

Legge 11 Febbraio 2019, n. 12

Definizione e Riconoscimento Legale della Tecnologia #blockchain e #SmartContracts

Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e Smart Contract).

1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro   condiviso,   distribuito,   replicabile,   accessibile simultaneamente, architetturalmente  decentralizzato   su   basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in  chiaro  che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da  ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

2. Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la  cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia per l’Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3».

Link Utile QUI

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Blockchain, una speranza per il nostro prossimo futuro tech?

In questi giorni si è tanto parlato e discusso di sicurezza, privacy, big data, dati personali, social network, manipolazione delle informazioni e delle notizie riguardo alla nota vicenda Faceboock-Cambridge Analytica.

Queste discussioni hanno generato, come era prevedibile, grandi riflessioni e generato nell’opinione pubblica grande preoccupazione e grande disorientamento nelle persone.

Tutti noi, però, siamo ben consapevoli che un servizio gratuito come Facebook “nasconde” una contropartita transazionale (un pagamento) che noi effettuiamo, “donando” i nostri dati personali (la nostra personale cryptovaluta). Era, quasi ovvio e scontato, che Facebook ricavasse valore da queste transazioni (oltre alla vendita della semplice pubblicità).

Naturalmente questo ultimo caso (Faceboock-Cambridge Analytica) ci ha messo di fronte alla nuda e cruda realtà, i nostri dati personali (età, sesso, religione, amici/nemici, fotografie, spostamenti e posizioni geografiche, religione, razza, famiglia, lavoro, relazioni personali, etc. etc.) sono oggetto potenziale di qualsiasi tipo di utilizzo, manipolazione e commercio (lecito e illecito).

Ma fatta questa breve premessa sui recenti fatti, oggi dobbiamo necessariamente fare alcune riflessioni in funzione anche delle nostre specifiche competenze ed esperienze nell’ambito ICT.

Facebook, Amazon, Google, Apple – soprannominati OTT (Over The Top)-, chi più chi meno di questi attori, si è avvicinato al mondo dei sistemi di pagamento e/o finanziari/Fintech. Infatti, alcuni di questi operatori, hanno già richiesto ed ottenuto la licenza bancaria in Europa come proprio Facebook. Amazon ha dichiarato che un suo prossimo obiettivo è quello di commercializzare i farmaci e le polizze assicurative, Apple e Samsung di fatto già operano una intermediazione con i loro “PAY” una buona parte delle transazioni delle carte di credito.

Bene! Anzi male, malissimo e secondo il mio modesto parere il perchè lo possiamo spiegare ipotizzando uno scenario dove se a questi soggetti (OTT) arriveranno nelle loro disponibilità la somma dei nostri dati personali (tutti) + i dati finanziari personali + i dati sanitari personali praticamente abbiamo venduto (a pagamento) la nostra vita a terzi (gli OTT) e non saremo più liberi di disporre della nostra autodeterminazione nelle scelte, nel pensiero, nelle azioni.

Pensiamo al contrario, per un attimo, se alle nostre banche, dove conserviamo i nostri soldi, arrivassero i dati dei nostri acquisti, delle nostre malattie, delle nostre relazioni, dei nostri orientamenti politici, dei nostri spostamenti, etc. etc.. Qualche brivido lo avvertiamo!

Oltre queste, se vogliamo banali considerazioni, l’ulteriore domanda che ci dobbiamo porre è come si andranno ad “incastrare” e governare le nuove normative europee del settore come la PSD2 (la normativa che regola i sistemi di pagamento in europa) e il GDPR (la normativa che riscrive le regola sulla privacy) secondo questi scenari?

Credo di non sbagliarmi a pensare che tutti questi temi e problemi (di grande rilievo epocale sociale-tecnologico) sul tavolo, possono (e secondo me devono) essere risolti dalla nuova tecnologia nascente della Blockchain (la tecnologia alla base dei Bitcoin) che di fatto nasce e cresce per eliminare le intermediazioni (di chi gestisce i dati) crittografare le transazioni, aumentare la sicurezza, tenendo contemporaneamente traccia e memoria nel tempo delle stesse transazioni (magari riducendo anche i costi e i processi) basandosi su un registro (ledger) che è di tutti (e quindi di nessuno): ecco la SOLUZIONE ai nostri problemi e preoccupazioni (forse!).

Infatti, è recente la notizia che anche questa volta, gli OTT vogliono avere un ruolo nella Blockchain, ancora una volta, vorrebbero (secondo il mio modesto parere e spero di sbagliarmi) governare e imbrigliare il mondo “open Source” un mondo che vuole essere più open e più libero.

Possiamo immaginarci una Blockchain che gestisca i social network (vecchi e nuovi), le banche e le sue attività, i nostri account, le nostre informazioni sanitarie, le nostre relazioni, i nostri spostamenti? ritengo proprio di si e, tutto questo apre anche nuovi scenari di business su cui tutti possiamo incominciare a guardare e a lavorare in diversi settori trasversali: la logistica, la sanità, l’industria e IoT, la finanza, i pagamenti elettronici, l’agricoltura, i servizi, le utility, le assicurazioni, le telecomunicazioni.

Non a caso, si è comunemente affermato che la Blockchain rappresenta una rivoluzione tecnologica e concettuale, paragonata alla nascita della Rete Internet.

Pertanto, la vera prossima scommessa è evitare ancora una volta un ulteriore e immotivata concentrazione di potere e di governo degli OTT sulla nascente tecnologia Blockchain evitando così facili scalate e rendere più democratica aperta e condivisa la diffusione di questa tecnologia: #freeblockchain !

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