In Italia una legge sulla tecnologia DLT

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il testo della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (19G00017) (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019)

Finalmente è arrivata la tanto attesa notizia: da oggi tutti gli operatori e il mercato hanno la certezza che operando e utilizzando la tecnologia Blockchain e Smart Contract, queste avranno una valenza legale, che rappresenta un valore aggiunto intrinseco del suo utilizzo nei diversi campi sociali, industriali, commerciali, giuridici e tecnologici.

Finalmente, si potrà incominciare a definire veri piani di investimento aziendali, pensare a piani formativi delle risorse umane, stringere i necessari rapporti di partnership tra diversi soggetti economici, progettare nuove forme contrattuali/legali che regoleranno i singoli rapporti economici, iniziare a sviluppare altre e nuove tecnologie elettroniche e informatiche che prevedono l’utilizzo della #Blockchaintechnology come mezzo e infrastruttura.

Anche il mondo IoT, viene in pieno coinvolto, perchè tutti i dispositivi elettronici che andranno a produrre dati, li potranno registrare/validare legalmente sulla rete #Blockchain e così anche questo settore risentirà positivamente di questa legge. Pensiamo anche al mondo della “Sanità Digitale” che finalmente potrà certificare tutti i miliardi di dati sanitari prodotti da e per i pazienti, ma anche il mondo dell’Agricoltura 4.0 che avrà l’opportunità di certificare le sue filiere e combattere definitivamente il fenomeno delle agro-mafie e della contraffazione dei prodotti made in Italy delle produzioni IGP, DOP e DOC producendo effetti positivi per l’economia.

Il tutto naturalmente garantendo i principi e i capi saldi della #Blockchain stessa: Indipendenza dei nodi, crittografia dei dati, immutabilità del registro mastro. A questo io aggiungo che già da domani dobbiamo tutti lavorare per una vera e reale interoperabilità delle reti blockchain mondiali.

Rimane però un “ultimo scoglio”: l’Agid, deve individuare gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3 (speriamo bene!!)

Buona breve lettura

Di seguito il testo della

Legge 11 Febbraio 2019, n. 12

Definizione e Riconoscimento Legale della Tecnologia #blockchain e #SmartContracts

Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e Smart Contract).

1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro   condiviso,   distribuito,   replicabile,   accessibile simultaneamente, architetturalmente  decentralizzato   su   basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in  chiaro  che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da  ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

2. Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la  cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia per l’Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3».

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